Fattura elettronica al restyling dal 1° ottobre 2020: cambiano le specifiche tecniche, con importanti novità in merito alla compilazione del tracciato XML da trasmettere al SdI. Ecco cosa cambia per i titolari di partita IVA.

 
Fattura elettronica, dal 1° ottobre 2020 si cambia: novità per le partite IVA

Fattura elettronica, dal 1° ottobre 2020 diventa operativo il nuovo e più evoluto tracciato XML.

Per consentire alle partite IVA di adeguarsi alle novità e capire al meglio cosa cambia, è previsto un periodo transitorio, e solo dal 1° gennaio 2021 diventeranno obbligatorie le nuove specifiche tecniche.

A cambiare sono le regole tecniche di predisposizione delle fatture elettroniche, che si apprestano ad accogliere informazioni più specifiche e dettagliate.

Le novità sono contenute nella versione 1.6.1 delle specifiche tecniche per la compilazione delle e-fatture disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Dal 1° ottobre in via facoltativa, con obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2021, diventano operativi i nuovi schemi ed i nuovi controlli, per rendere più puntuali le codifiche “TipoDocumento” e “Natura”.

Fino al 31 dicembre 2020 il SdI accetterà le fatture elettroniche predisposte con ambedue gli schemi.

Fattura elettronica, dal 1° ottobre 2020 si cambia: novità per le partite IVA

Sono i codici Natura ed i codici Tipo Documento a diventare più dettagliati a partire dal 1° ottobre 2020, data di debutto delle nuove specifiche tecniche per la compilazione della fattura elettronica.

È consultando il documento disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate che i titolari di partita IVA possono approfondire le novità in arrivo.

Cambia lo schema relativo alla predisposizione delle fatture ordinarie, semplificate così come quelle transfrontaliere, con il venir meno – a titolo di esempio – dell’obbligo di indicare l’importo dell’imposta di bollo pagata, all’interno del campo DatiBollo.

All’interno della sezione Dati Generali Documento, debuttano le nuove e più dettagliate codifiche relative alla ritenuta, con l’introduzione dei seguenti codici:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche
  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • RT06 Altro contributo previdenziale
 

A cambiare sono anche i codici TipoDocumento, che classificano per l’appunto la tipologia di fattura trasmessa al SdI.

Ecco i 18 codici specifici, utili al fine di individuare nell’immediato la tipologia di operazione, che sarà possibile indicare in fattura a partire dal 1° ottobre 2020:

  • TD01 Fattura
  • TD02 Acconto/Anticipo su fattura
  • TD03 Acconto/Anticipo su parcella
  • TD04 Nota di Credito
  • TD05 Nota di Debito
  • TD06 Parcella
  • TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
  • TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
  • TD21 Autofattura per splafonamento
  • TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
  • TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
  • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
  • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
Agenzia delle Entrate – specifiche tecniche fattura elettronica versione 1.6.1
Scarica le nuove specifiche tecniche in vigore dal 1° ottobre 2020 ed obbligatorie dal 1° gennaio 2021

Fattura elettronica, verso la dichiarazione precompilata per le partite IVA: dal 2021 obbligatorie le nuove specifiche tecniche

Il passaggio alla fattura elettronica evoluta è un primo passo per la messa a punto della dichiarazione precompilata per le partite IVA. L’Agenzia delle Entrate utilizzerà anche i dati delle e-fatture trasmesse al SdI per predisporre le bozze dei dichiarativi di imprese e professionisti.

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Si partirà dal 2021, anno in cui diverranno obbligatorie le nuove e più dettagliate specifiche tecniche per la compilazione della fattura elettronica.

Guardando ai codici Natura per le operazioni esenti IVA, dal 1° ottobre 2020 si passa da 7 a ben 24 valori, cioè:

  • N1 escluse ex art.15
  • N2 non soggette (non più valido dal 1 Gen 2021)
  • N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72
  • N2.2 non soggette – altri casi
  • N3 non imponibili (non più valido dal 1 Gen 2021)
  • N3.1 non imponibili – esportazioni
  • N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
  • N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
  • N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
  • N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
  • N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
  • N4 esenti
  • N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
  • N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) (non più valido dal 1 Gen 2021)
  • N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
  • N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
  • N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
  • N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
  • N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
  • N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
  • N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
  • N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
  • N6.9 inversione contabile – altri casi
  • N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)

La fattura elettronica si appresta a diventare una fonte importante di informazioni per il Fisco, che – evidentemente – farà “tesoro” dei nuovi dati e del nuovo tracciato XML anche per finalità di controllo.