Conservazione Digitale

Archiviazione documentale a norma per le PMI
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Cos'è la Conservazione Digitale

La Conservazione Digitale è un processo che permette di archiviare documenti informatici in modo sicuro, ordinato e soprattutto legalmente valido nel tempo.
Non si tratta di un semplice “salvataggio dei file”, ma di un sistema che garantisce che ogni documento rimanga autentico, integro, leggibile e sempre reperibile, anche a distanza di molti anni.

In pratica, grazie alla conservazione digitale puoi essere certo che ciò che oggi la tua azienda invia, firma o riceve in formato elettronico mantenga il suo valore legale anche in futuro.

Caratteristiche del servizio

Il servizio di Conservazione Digitale garantisce la tutela e l’integrità dei documenti digitali nel tempo, in linea con quanto previsto dall’articolo 44 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dalle più recenti Linee Guida del 1° gennaio 2022 in tema formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

Il pacchetto base a canone annuale include:

  • 1 utente + 2 utenti aggiuntivi
  • 1 archivio/P.IVA dedicato
  • 1 GB di spazio di storage non condiviso
  • 2 classi documentali
  • Pannello Web.

Consente la gestione di un singolo archivio documentale associato a una singola partita IVA. La conservazione dei documenti può essere gestita in autonomia, in modo semplice e intuitivo attraverso il Pannello di gestione. È ideale per liberi professionisti, piccole imprese e organizzazioni non complesse.
Vi sono poi dei pacchetti di espansione acquistabili separatamente per l’aumento dello spazio storage, per ulteriori utenti aggiuntivi, e per l’aggiunta di classi documentali.

Versamenti facili e intuitivi

Il servizio offre due modalità di versamento dei documenti, manuale o guidata, adattandosi così alle esigenze degli utenti più esperti ma anche a quelle dei neofiti. Qualsiasi sia la modalità scelta, sono sempre disponibili procedure semplici e rapide, con istruzioni chiare e accessibili.

Archiviazione efficiente

La ricerca documentale è semplice e veloce grazie a filtri e alla possibilità di aggiungere metadati, da utilizzare come ulteriori criteri di catalogazione dei documenti, per individuare esattamente ciò di si ha bisogno. Inoltre, grazie alle classi documentali, è possibile creare contenitori virtuali per organizzare i documenti per tipologia: dalle fatture elettroniche ai registri IVA, fino ai contratti e molto altro ancora.

Notifiche personalizzabili

Con il servizio di Conservazione Digitale, si può impostare la ricezione delle sole notifiche di interesse, determinandone la frequenza e assicurando tutto il controllo di cui si ha bisogno senza la distrazione causata dall’invio di informazioni superflue.

Conservazione Digitale RENTRI

Dal 15 dicembre 2024, l’iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è diventata obbligatoria per numerosi settori. Questa nuova normativa è progettata per digitalizzare la gestione dei rifiuti attraverso strumenti avanzati come:

  • Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR): Essenziali per il corretto smaltimento, i FIR verranno completamente digitalizzati entro il 13 febbraio 2026.
  • Registri di carico e scarico: Anche questi saranno soggetti a digitalizzazione e vidimazione attraverso il sistema RENTRI.

Tutti i soggetti coinvolti sono tenuti all’iscrizione e autenticazione al portale ufficiale RENTRI e ad archiviare i documenti digitalmente e conservarli per almeno tre anni, utilizzando un sistema di conservazione digitale conforme alle normative (FIR e Registri di carico e scarico vanno conservati digitalmente a partire dalla loro ultima annotazione o emissione definitiva).

Per andare incontro alle nuove esigenze delle imprese, Soluzioni Informatiche offre il servizio di Conservazione Digitale, un’importante soluzione per gestire e archiviare documenti in modo efficiente, sicuro e a norma.

FAQ - Domande frequenti

Per quanto tempo sono conservati i documenti?

I documenti versati in conservazione sono conservati finché il contratto in essere è attivo, cioè fin quando il servizio di conservazione è rinnovato regolarmente. Qualora il titolare dei documenti conservati interrompa il contratto in essere, non rinnovando il servizio o richiedendone disdetta, la conservazione dei documenti per i successivi anni, nel rispetto della normativa, è esclusivamente a suo carico.

Cosa succede se si esaurisce lo spazio di archiviazione?

Se si esaurisce lo spazio di archiviazione, e la percentuale utilizzata è pari al 100%, il servizio Conservazione Digitale è accessibile con limitazioni. Si potrà consultare o visualizzare i documenti conservati fino all’acquisto di 1 nuovo GB.

Quali documenti possono essere versati?

Può essere versato qualsiasi tipo di documento informatico, amministrativo o fiscale come: fatture emesse e ricevute, fatture PA e notifiche, fatture GSE, libro giornale, Libro Unico del lavoro, registri iva, contratti, registro giornaliero protocollo (PA) ecc.

In particolare, come previsto dall’allegato 2 del DPCM 3 dicembre 2013 sono accettati i seguenti formati: PDF – PDF/A, TIFF, JPG, Office Open XML (OOXML), Open Document Format, XML, TXT, Formati Messaggi di posta elettronica.

È possibile cancellare dei pacchetti di archiviazione?

No, un pacchetto di archiviazione creato a conclusione del processo di versamento attesta il caricamento dei documenti in un determinato momento e la loro conservazione a norma di legge. In questo caso va chiesto lo scarto immediato di un pacchetto di archiviazione.

È possibile rettificare documenti conservati all'interno di un pacchetto di archiviazione?

, il pannello di Conservazione Digitale consente di sostituire uno o più documenti conservati, ad esempio per caricamento di una versione errata di un file. Il PDA rettificato è immediatamente riconoscibile ed è possibile visionare sia le attuali che le precedenti versioni di documenti caricate.

Posso conservare la documentazione RENTRI?

, Il pannello permette la conservazione a norma del registro cronologico di carico e scarico rifiuti e formulario di identificazione rifiuti (FIR). Le regole per la conservazione e generazione di tali documenti sono definiti dal RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti). I soggetti impattati sono: imprese, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, intermediari, trasportatori e consulenti che lavorano nella filiera ambientale. Documenti previsti nell’obbligo della conservazione a norma:

  • registro cronologico di carico e scarico rifiuti;
  • formulario di identificazione rifiuti (FIR).

Il registro cronologico di carico e scarico rifiuti e il formulario di identificazione rifiuti (FIR) sono entrambi in formato XML e la normativa prevede conservazione a norma per 3 anni.

Nel pannello sono presenti due classi documentali specifiche, che possono essere selezionate durante la configurazione delle classi documentali:

  • RENTRI – Registro carico e scarico;
  • RENTRI – FIR.

La Normativa di Riferimento

La Conservazione Digitale non è solo una buona pratica, ma un obbligo stabilito da diverse norme, tra cui:

  • il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD),
  • il DPR 445/2000,
  • le Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

Queste disposizioni stabiliscono come devono essere gestiti e conservati i documenti digitali affinché mantengano piena validità giuridica nel tempo.

Codice dell’Amministrazione Digitale

Art. 43 – Conservazione ed esibizione dei documenti

1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida.

1-bis. Se il documento informatico è conservato per legge da uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, cessa l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso ai medesimi soggetti di cui all’articolo 2, comma 2. Le amministrazioni rendono disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti attraverso servizi on-line accessibili previa identificazione con l’identità digitale di cui all’articolo 64 ed integrati con i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis.

2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali ai sensi della disciplina vigente al momento dell’invio dei singoli documenti nel sistema di conservazione.

3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle Linee guida.

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 44 – Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici

1. Il sistema di gestione informatica dei documenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è organizzato e gestito, anche in modo da assicurare l’indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici attraverso il sistema di cui all’articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida.

1-bis. Il sistema di gestione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni è gestito da un responsabile che opera d’intesa con il dirigente dell’ufficio di cui all’articolo 17 del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Almeno una volta all’anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti non conclusi.

1-ter. In tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema
di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida.

1-quater. Il responsabile della conservazione, che opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, può affidare, ai sensi dell’articolo 34, comma 1-bis, lettera b), la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati personali. Il responsabile della conservazione della pubblica amministrazione, che opera d’intesa, oltre che con i responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il responsabile della gestione documentale, effettua la conservazione dei documenti informatici secondo quanto previsto all’articolo 34, comma 1-bis.

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